Peccato!

Purtroppo il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Prefettura avverso l’Ordinanza emessa dal TAR Lazio.
Mi sembra una decisione giuridicamente eccepibile e la cosa si desume anche dalla difficoltà di motivazione che è palese nel dispositivo.
Non vorrei che la politica si sia mossa!
Comunque accettiamo il responso e ci prepariamo per le nuove elezioni!
 

 

Sezione Sesta

 

composto dai Signori:

Pres. Claudio Varrone 

Cons. Luciano Barra Caracciolo Est.  

Cons. Domenico Cafini 

Cons. Bruno Rosario Polito  

Cons. Manfredo Atzeni 

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio del 24 Febbraio 2009 .

 

Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

 

Visto l’appello proposto da:

 

  MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA – U.T.G. DI ROMA

rappresentato e difeso da:

   AVVOCATURA GEN. STATO

con domicilio  in Roma

VIA DEI PORTOGHESI 12

 

contro

 

LIPPIELLO FILIPPO, CERRONI ALDO, DE SANTIS MAURO, GIAMMARIA PAOLO, RUGGERI PAOLO, TURILLI BENIAMINO, PIRRO FABRIZIO, LA BIANCA GIORGIO, LANCIANI BERNARDINO, LEONINO MASSIMO MURATORE ANTONIO

rappresentati e difesi da:

Avv.  ANDREA GUARINO

con domicilio  eletto in Roma

PIAZZA BORGHESE N. 3

 

e nei confronti di

 

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

rappresentato e difeso da:

Avv.  GABRIELE DI PAOLO

Avv.  SIMONA NAPOLITANO

con domicilio  eletto in Roma

VIA ANTONIO BERTOLONI. 49

 

DE MEO MARIO, SANTORIELLO FERDINANDO, MANNELLI GASPARE

non costituitisi;

 

DE VINCENZI DOMENICO,

rappresentato e difeso da:

Avv.  STEFANO CRISCI

con domicilio  eletto in Roma

VIA PARIGI 11

 

BERTUCCI MARCO, PAGANO MICHELE, DI LEO ORAZIO, GUGLIELMO SIMONE, CAVALLO ANNA ROSA, NICOLO’ CLAUDIO, CICCOTTI ANGELO, MARZANO ALESSANDRO, SASSANO STEFANO, VALERI MARIO, MAZZA ADRIANO, MARINI GIANLUIGI, RUBEIS ELIGIO, MORELLI ALBERTO, BENEDETTI ATTILIO, SPERANDIO OSVALDO

rappresentati e difesi da:

Avv.  STEFANO CRISCI

con domicilio  eletto in Roma

VIA PARIGI 11

 

per l’annullamento dell’ordinanza del TAR  LAZIO    ROMA  :Sezione  I  TER  n. 708/2009 ,

resa tra le parti, concernente

SCIOGLIMENTO CONSIGLIO COMUNALE DI GUIDONIA MONTECELIO;

Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;

Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

 

BENEDETTI ATTILIO ,   BERTUCCI MARCO ,   CAVALLO ANNA ROSA ,   CERRONI ALDO ,   CICCOTTI ANGELO ,   COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO ,   DE SANTIS MAURO ,   DE VINCENZI DOMENICO ,   DI LEO ORAZIO ,   GIAMMARIA PAOLO ,   GUGLIELMO SIMONE ,   LA BIANCA GIORGIO ,   LANCIANI BERNARDINO ,   LEONINO MASSIMO ,   LIPPIELLO FILIPPO ,   MARINI GIANLUIGI ,   MARZANO ALESSANDRO ,   MAZZA ADRIANO ,   MORELLI ALBERTO ,   MURATORE ANTONIO ,   NICOLO’ CLAUDIO ,   PAGANO MICHELE ,   PIRRO FABRIZIO ,   RUBEIS ELIGIO ,   RUGGERI PAOLO ,   SASSANO STEFANO ,   SPERANDIO OSVALDO ,   TURILLI BENIAMINO , VALERI MARIO

 

Udito il relatore Cons. Luciano Barra Caracciolo e uditi, altresì, per le parti l’Avv.to dello Stato Borgo, l’Avv.to Crisci e l’Avv.to Di Paolo.

 

Ritenuto che la “conferma” delle dimissioni già protocollate non configura una

nuova espressione di volontà dispositiva novativa di quella già espressa,

ma è volta al fine di più ristretto, e di ordine formale, di sanare una mera irregolarità,

essendo logico assumere quale termine ultimo per la “sanatoria” (meramente confermativa)

quello entro il quale il Consiglio dovrebbe adottare la (eventuale) deliberazione della surroga;

– ritenuto, inoltre, che la natura di mera irregolarità del difetto di autenticazione

della sottoscrizione della delega, per una parte delle dimissioni “ultra dimidium”,

non priva del requisito della contestualità il complesso delle medesime dimissioni,

che rappresentano volontà plurime ma, nella considerazione normativa,

interdipendenti ed inscindibili in funzione dell’effetto legale che, “ab origine”,

mirano a conseguire quale motivo essenziale normativamente considerato

 

P.Q.M.

 

 

 

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 1254/2009 ) e, per l’effetto,

in riforma dell’ordinanza impugnata,  respinge  l’istanza  cautelare  proposta  in primo grado.

 

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